1. Ogni persona capace ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale valutata irreversibile sulla base delle conoscenze attuali, indicante i trattamenti sanitari cui vuole o non vuole essere sottoposta. A tali fini può, tra l'altro, nel caso di malattie allo stadio terminale o implicanti l'utilizzo permanente di apparecchiature o di altri sistemi artificiali ovvero nel caso di lesioni cerebrali invalidanti e irreversibili, esprimere la propria volontà:
a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature e di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;
b) di non essere sottoposta all'alimentazione artificiale e all'idratazione artificiale;
c) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze, degli opportuni trattamenti analgesici, anche qualora gli stessi possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.
2. La dichiarazione anticipata di volontà può contenere l'indicazione di una persona di fiducia alla quale sono attribuite la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che competono allo stesso ai sensi della presente legge nonché la tutela del rispetto da parte dei sanitari delle direttive espresse dallo stesso interessato.
3. La dichiarazione anticipata di volontà, sempre modificabile e revocabile, formulata con atto scritto, di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni oltre al fiduciario, deve essere allegata, in caso di ricovero ospedaliero,